Art. 11
Sistema di rilevamento delle navi
In vigore dal 20 nov 2009
Sistema di rilevamento delle navi
Se agli Stati membri risulta che vi è un chiaro beneficio in termini di costi nell’uso dei tradizionali mezzi di controllo per la rilevazione di pescherecci, essi utilizzano un sistema di rilevamento delle navi che consenta loro di confrontare le posizioni provenienti da immagini di telerilevamento inviate dai satelliti o da altri sistemi equivalenti con i dati ricevuti dal sistema di controllo dei pescherecci o dal sistema di identificazione automatica al fine di valutare la presenza di pescherecci nella zona. Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca dispongano delle capacità tecniche necessarie per l’utilizzo di un sistema di rilevamento delle navi.
Storico versioni
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