Art. 9
Sistema di controllo dei pescherecci
In vigore dal 20 nov 2009
Sistema di controllo dei pescherecci
1. Gli Stati membri utilizzano un sistema di controllo dei pescherecci via satellite al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai pescherecci battenti la loro bandiera ovunque si trovino, nonché le attività di pesca esercitate nelle acque degli Stati membri.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, un peschereccio di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ha installato a bordo un dispositivo pienamente funzionante che consenta la localizzazione e identificazione automatiche del peschereccio da parte del sistema di controllo dei pescherecci grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla sua posizione. Tale dispositivo consente inoltre il rilevamento del peschereccio da parte del centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera. Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri, il presente articolo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
3. Quando un peschereccio si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati del sistema di controllo dei pescherecci relativi al peschereccio in questione mediante una trasmissione automatica al centro di controllo della pesca degli Stati membri costieri. Su richiesta, i dati del sistema di controllo dei pescherecci sono inoltre messi a disposizione dello Stato membro nei porti del quale un peschereccio potrebbe sbarcare le proprie catture o nelle acque del quale è probabile che il peschereccio prosegua le proprie attività di pesca.
4. Se un peschereccio comunitario opera nelle acque di un paese terzo o in zone d’alto mare in cui le risorse alieutiche sono gestite da un’organizzazione internazionale e se l’accordo concluso con tale paese terzo o le norme applicabili di tale organizzazione dispongono in tal senso, i dati suddetti vengono messi altresì a disposizione del paese o dell’organizzazione in questione.
5. Gli Stati membri possono esentare i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dall’obbligo di dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci se:
a)
operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o
b)
non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.
6. I pescherecci di paesi terzi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e le navi ausiliarie di paesi terzi impegnate in attività accessorie alla pesca operanti nelle acque comunitarie hanno installato a bordo un dispositivo pienamente funzionante che ne consenta la localizzazione e l’identificazione automatica da parte del sistema di controllo dei pescherecci grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla loro posizione, effettuata secondo le stesse modalità seguite dai pescherecci comunitari.
7. Gli Stati membri creano e gestiscono centri di controllo della pesca, la cui funzione è di sorvegliare le attività di pesca e lo sforzo di pesca. Il centro di controllo della pesca di un determinato Stato membro sorveglia i pescherecci battenti la bandiera di tale Stato membro, indipendentemente dalle acque nelle quali essi operano o dal porto nel quale si trovano, nonché i pescherecci comunitari battenti la bandiera di altri Stati membri e quelli dei paesi terzi cui si applica un sistema di controllo dei pescherecci operanti nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in questione.
8. Ciascuno Stato membro di bandiera designa le autorità competenti responsabili del centro di controllo della pesca e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio centro disponga del personale adeguato, nonché degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire l’elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati. Gli Stati membri attuano le procedure di back-up e di ripristino necessarie in caso di guasto del sistema. Più Stati membri possono gestire un centro di controllo della pesca comune.
9. Gli Stati membri possono obbligare o autorizzare i pescherecci battenti la loro bandiera a dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci.
10. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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