Art. 10

Sistema di identificazione automatica

In vigore dal 20 nov 2009
Sistema di identificazione automatica 1.   A norma dell’allegato II, parte I, punto 3, della direttiva 2002/59/CE, i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri installano un sistema di identificazione automatica di cui assicurano il corretto funzionamento e che rispetta le norme di rendimento stabilite dall’Organizzazione marittima internazionale conformemente al capitolo V, regola 19, sezione 2.4.5, della convenzione SOLAS del 1974. 2.   Il paragrafo 1 si applica: a) a decorrere dal 31 maggio 2014 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 18 metri; b) a decorrere dal 31 maggio 2013 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri; c) a decorrere dal 31 maggio 2012 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri e inferiore a 45 metri. 3.   Gli Stati membri possono utilizzare i dati del sistema di identificazione automatica, ove disponibili, ai fini della verifica incrociata con altri dati disponibili conformemente agli . A tal fine gli Stati membri provvedono affinché i dati del sistema di identificazione automatica per i pescherecci battenti la loro bandiera siano messi a disposizione delle loro autorità nazionali responsabili del controllo della pesca.
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