Art. 36

Chiusura delle attività di pesca da parte della Commissione

In vigore dal 20 nov 2009
Chiusura delle attività di pesca da parte della Commissione 1.   Quando constata che uno Stato membro non ha rispettato l’obbligo di notifica dei dati mensili relativi alle possibilità di pesca previsto all’, paragrafo 2, la Commissione può fissare la data alla quale l’80 % delle possibilità di pesca di tale Stato membro sono considerate esaurite, nonché la data presunta alla quale le possibilità di pesca saranno considerate esaurite. 2.   Sulla base delle informazioni di cui all’ o di sua propria iniziativa, quando constata che le possibilità di pesca di cui dispone la Comunità, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri sono considerate esaurite, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e vieta le attività di pesca per la zona in questione, gli attrezzi, lo stock, i gruppi di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche.
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