Art. 34

Dati relativi all’esaurimento delle possibilità di pesca

In vigore dal 20 nov 2009
Dati relativi all’esaurimento delle possibilità di pesca Uno Stato membro informa senza indugio la Commissione quando ritiene che: a) le catture di uno stock o di un gruppo di stock soggetti a un contingente effettuate dai pescherecci battenti la sua bandiera abbiano esaurito l’80 % di tale contingente; oppure b) sia stato raggiunto l’80 % del livello massimo di sforzo di pesca relativo ad un attrezzo di pesca o tipo di pesca e ad una zona geografica determinata e applicabile a un gruppo o alla totalità dei pescherecci battenti la sua bandiera. In tale eventualità, lo Stato membro fornisce alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni più dettagliate e più frequenti di quanto richiesto dall’.
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