Art. 31

Pescherecci esclusi dall’applicazione di un regime di sforzo di pesca

In vigore dal 20 nov 2009
Pescherecci esclusi dall’applicazione di un regime di sforzo di pesca La presente sezione non si applica ai pescherecci nella misura in cui essi sono esentati dall’applicazione di un regime di sforzo di pesca.
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Pescherecci esclusi dall’applicazione di un regime di sforzo di pesca (Art. 31 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo