Art. 30

Esaurimento dello sforzo di pesca

In vigore dal 20 nov 2009
Esaurimento dello sforzo di pesca 1.   Fatti salvi gli , in una zona geografica in cui gli attrezzi di pesca sono soggetti ad un regime di sforzo di pesca un peschereccio che detiene a bordo un attrezzo o attrezzi da pesca di questo tipo resta in porto, o al di fuori di detta zona geografica, per i giorni restanti del periodo in cui detto regime si applica, se: a) ha esaurito la parte dello sforzo di pesca massimo consentito relativa a tale zona geografica e a tale attrezzo o tali attrezzi da pesca che gli è stata assegnata; o b) è stato esaurito lo sforzo di pesca massimo consentito relativo a tale zona geografica e a tale attrezzo o tali attrezzi da pesca di cui dispone il suo Stato membro di bandiera. 2.   Fatto salvo l’, in una zona geografica in cui un tipo di pesca è soggetto ad un regime di sforzo di pesca, un peschereccio non pratica tale attività di pesca in tale zona se: a) ha esaurito la parte dello sforzo di pesca massimo consentito relativa a tale zona geografica e a tale tipo di pesca che gli è stata assegnata; o b) è stato esaurito lo sforzo di pesca massimo consentito relativo a tale zona geografica e a tale tipo di pesca di cui dispone il suo Stato membro di bandiera.
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Esaurimento dello sforzo di pesca (Art. 30 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo