Art. 29
Esenzioni
In vigore dal 20 nov 2009
Esenzioni
1. Un peschereccio che detiene a bordo attrezzi da pesca soggetti a un regime di sforzo di pesca può transitare in una zona geografica soggetta a tale regime se non ha un’autorizzazione di pesca per operare in tale zona geografica o ha preliminarmente notificato alle sue autorità competenti l’intenzione di transitare nella medesima. Mentre il peschereccio si trova in detta zona geografica, qualsiasi attrezzo da pesca soggetto a detto regime di sforzo di pesca detenuto a bordo è fissato e stivato secondo le condizioni di cui all’.
2. Uno Stato membro può scegliere di non imputare allo sforzo di pesca massimo consentito di cui dispone l’attività di un peschereccio che conduca attività diverse dalla pesca in una zona geografica soggetta a un regime di sforzo di pesca, purché detto peschereccio notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera l’intenzione di procedere in tal senso e la natura della sua attività e purché restituisca l’autorizzazione di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo il peschereccio non detiene attrezzi da pesca o pesci.
3. Uno Stato membro può scegliere di non imputare allo sforzo di pesca massimo consentito l’attività di un peschereccio in una zona geografica soggetta a un regime di sforzo di pesca che, benché presente nella zona geografica, non è stato in grado di pescare perché impegnato ad aiutare un altro peschereccio in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Nel mese che segue tale decisione, lo Stato membro di bandiera ne informa la Commissione e fornisce la prova dell’aiuto di emergenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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