Art. 28

Relazione sullo sforzo di pesca

In vigore dal 20 nov 2009
Relazione sullo sforzo di pesca 1.   Per decisione del Consiglio in ordine ai pescherecci comunitari che non sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci funzionante ai sensi dell’ o che non trasmettono elettronicamente i dati del giornale di pesca ai sensi dell’ e che sono soggetti ad un regime di sforzo di pesca, i comandanti di tali pescherecci devono trasmettere via telex, fax, comunicazione telefonica o posta elettronica debitamente registrata dal ricevente o radio per il tramite di una stazione radio autorizzata a norma della legislazione comunitaria alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera e, se del caso, allo Stato membro costiero le seguenti informazioni in forma di relazione sullo sforzo di pesca immediatamente prima di ogni entrata e ogni uscita dalla zona geografica soggetta a detto regime di sforzo di pesca: a) nome, contrassegni d’identificazione esterni, segnale radio di chiamata e nome del comandante del peschereccio; b) ubicazione geografica del peschereccio a cui si riferisce la comunicazione; c) data e ora di ciascuna entrata e uscita dalla zona e, se del caso, parti di essa; d) catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo. 2.   Gli Stati membri possono attuare, di concerto con gli Stati membri interessati dalle attività di pesca delle loro navi, misure di controllo alternative al fine di garantire il rispetto degli obblighi di dichiarazione dello sforzo di pesca. Tali misure sono efficaci e trasparenti quanto gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 e sono notificate alla Commissione prima di essere attuate.
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Relazione sullo sforzo di pesca (Art. 28 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo