Art. 27

Notifica degli attrezzi da pesca

In vigore dal 20 nov 2009
Notifica degli attrezzi da pesca 1.   Fatte salve disposizioni specifiche, nelle zone geografiche interessate, soggette a un regime di sforzo di pesca, qualora si applichino restrizioni relative agli attrezzi o sia fissato uno sforzo di pesca massimo consentito per i diversi attrezzi da pesca o raggruppamenti di attrezzi da pesca, il comandante del peschereccio o il suo rappresentante notificano alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, prima di un periodo cui si applica uno sforzo di pesca massimo consentito, quale o, se del caso, quali attrezzi di pesca intendono utilizzare durante detto periodo. Fino a quando tale notifica non è effettuata, il peschereccio non può esercitare attività di pesca nelle zone geografiche cui si applica il regime di sforzo di pesca. 2.   Qualora un regime di sforzo di pesca consenta di utilizzare attrezzi appartenenti a più di un raggruppamento di attrezzi da pesca in una zona geografica, l’utilizzo di più di un attrezzo da pesca durante una bordata è soggetto all’autorizzazione preventiva dello Stato membro di bandiera.
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Notifica degli attrezzi da pesca (Art. 27 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo