Art. 25
Navi non soggette agli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco
In vigore dal 20 nov 2009
Navi non soggette agli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco
1. Ciascuno Stato membro controlla, mediante campionamento, le attività dei pescherecci non soggetti agli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco di cui agli per garantire che essi osservino le norme della politica comune della pesca.
2. Ai fini del controllo di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro definisce un piano di campionamento sulla base della metodologia adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’ e lo trasmette ogni anno entro il 31 gennaio alla Commissione, indicando i metodi utilizzati per la sua definizione. Nella misura del possibile, i piani di campionamento sono stabili nel tempo e normalizzati nell’ambito delle pertinenti zone geografiche.
3. Gli Stati membri che fanno obbligo ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri battenti la loro bandiera di trasmettere le dichiarazioni di sbarco di cui all’, in conformità del loro diritto interno, sono esonerati dall’obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le note di vendita trasmesse conformemente agli sono accettate in alternativa ai piani di campionamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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