Art. 62

Compilazione e presentazione delle note di vendita

In vigore dal 20 nov 2009
Compilazione e presentazione delle note di vendita 1.   Entro 48 ore dalla prima vendita, gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a 200 000 EUR, responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro, trasmettono, se possibile in formato elettronico, una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. I suddetti acquirenti, centri d’asta, organismi o persone sono responsabili dell’esattezza della nota di vendita. 2.   Gli Stati membri possono obbligare o autorizzare gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a200 000 EUR a registrare e trasmettere in formato elettronico i dati di cui all’, paragrafo 1. 3.   Lo Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita, se non è lo Stato membro di bandiera del peschereccio che ha sbarcato il pesce, provvede, una volta ricevute le informazioni pertinenti, a che una copia della nota di vendita sia trasmessa alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, se possibile in formato elettronico. 4.   Se la prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca non avviene nello Stato membro in cui i prodotti sono stati sbarcati, lo Stato membro responsabile del controllo della prima immissione sul mercato provvede affinché una copia della nota di vendita sia trasmessa al momento del ricevimento, se possibile in formato elettronico, alle autorità competenti responsabili del controllo dello sbarco di tali prodotti e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera del peschereccio. 5.   Quando lo sbarco avviene fuori della Comunità e la prima vendita ha luogo in un paese terzo, il comandante del peschereccio o il suo rappresentante trasmettono, se possibile in formato elettronico, una copia della nota di vendita, o un documento equivalente contenente lo stesso livello di informazioni, all’autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 48 ore dalla prima vendita. 6.   Qualora la nota di vendita non corrisponda alla fattura o ad un documento equivalente ai sensi degli articoli 218 e 219 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (25), lo Stato membro interessato adotta le disposizioni necessarie per garantire che i dati relativi al prezzo al netto dell’imposta per le forniture di beni all’acquirente siano identici a quelli indicati nella fattura. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che i dati relativi al prezzo, al netto dell’imposta, per le forniture di beni all’acquirente siano identici a quelli indicati nella fattura.
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Compilazione e presentazione delle note di vendita (Art. 62 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo