Art. 60

Pesatura dei prodotti della pesca

In vigore dal 20 nov 2009
Pesatura dei prodotti della pesca 1.   Uno Stato membro assicura che tutti i prodotti della pesca siano pesati con sistemi approvati dalle autorità competenti a meno che non abbia adottato un piano di campionamento approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’. 2.   Fatte salve le disposizioni specifiche, la pesatura è effettuata allo sbarco prima che i prodotti della pesca siano immagazzinati, trasportati o venduti. 3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca a bordo del peschereccio fatto salvo il piano di campionamento di cui al paragrafo 1. 4.   Gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca in uno Stato membro sono responsabili dell’accuratezza dell’operazione di pesatura a meno che questa non sia effettuata, in conformità del paragrafo 3, a bordo di un peschereccio, nel qual caso la responsabilità è del comandante. 5.   I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco, il documento di trasporto, le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico. 6.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di prodotti della pesca sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di funzionari prima di essere trasportati fuori dal luogo di sbarco. 7.   Le modalità di applicazione relative alla metodologia fondata sul rischio e alle procedure di pesatura sono stabilite secondo la procedura di cui all’.
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Pesatura dei prodotti della pesca (Art. 60 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo