Art. 61

Pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco

In vigore dal 20 nov 2009
Pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco 1.   In deroga all’, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco, a condizione che siano destinati a una località situata sul territorio dello Stato membro interessato e tale Stato membro abbia adottato un piano di controllo approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti della pesca possono autorizzare che tali prodotti siano trasportati prima della pesatura presso acquirenti registrati, centri d’asta registrati o altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca in un altro Stato membro. Tale autorizzazione è soggetta a un programma di controllo comune tra gli Stati membri interessati di cui all’ che è stato approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’.
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Pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco (Art. 61 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo