Art. 63
Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della nota di vendita
In vigore dal 20 nov 2009
Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della nota di vendita
1. Entro 24 ore dal completamento della prima vendita, gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri, aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200 000 EUR, registrano elettronicamente le informazioni di cui all’, paragrafo 1, e le trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita.
2. Gli Stati membri trasmettono, allo stesso modo, per via elettronica, le informazioni sulle note di vendita di cui all’, paragrafi 3 e 4.
Storico versioni
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