Art. 64

Contenuto delle note di vendita

In vigore dal 20 nov 2009
Contenuto delle note di vendita 1.   Le note di vendita di cui agli contengono i dati seguenti: a) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che ha sbarcato il prodotto considerato; b) il porto e la data di sbarco; c) nome dell’operatore o del comandante del peschereccio e, se si tratta di un’altra persona, nome del venditore; d) nome dell’acquirente e suo numero di partita IVA, codice fiscale o altro identificatore unico; e) codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture; f) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui; g) per tutti i prodotti soggetti a norme di commercializzazione, taglia o peso, grado, presentazione e freschezza, secondo quanto previsto; h) se del caso, destinazione dei prodotti ritirati dal mercato (riporto, utilizzo per l’alimentazione animale, per la produzione di farine destinate all’alimentazione animale, come esche o per scopi non alimentari); i) luogo e data della vendita; j) se possibile, numero di riferimento e data della fattura ed eventualmente del contratto di vendita; k) se del caso, riferimento a dichiarazioni di assunzione in carico di cui all’ o al documento di trasporto di cui all’; l) prezzo. 2.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’.
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Contenuto delle note di vendita (Art. 64 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo