Art. 64
Contenuto delle note di vendita
In vigore dal 20 nov 2009
Contenuto delle note di vendita
1. Le note di vendita di cui agli contengono i dati seguenti:
a)
numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che ha sbarcato il prodotto considerato;
b)
il porto e la data di sbarco;
c)
nome dell’operatore o del comandante del peschereccio e, se si tratta di un’altra persona, nome del venditore;
d)
nome dell’acquirente e suo numero di partita IVA, codice fiscale o altro identificatore unico;
e)
codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
f)
quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui;
g)
per tutti i prodotti soggetti a norme di commercializzazione, taglia o peso, grado, presentazione e freschezza, secondo quanto previsto;
h)
se del caso, destinazione dei prodotti ritirati dal mercato (riporto, utilizzo per l’alimentazione animale, per la produzione di farine destinate all’alimentazione animale, come esche o per scopi non alimentari);
i)
luogo e data della vendita;
j)
se possibile, numero di riferimento e data della fattura ed eventualmente del contratto di vendita;
k)
se del caso, riferimento a dichiarazioni di assunzione in carico di cui all’ o al documento di trasporto di cui all’;
l)
prezzo.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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