Art. 68
Compilazione e presentazione del documento di trasporto
In vigore dal 20 nov 2009
Compilazione e presentazione del documento di trasporto
1. I prodotti della pesca sbarcati nella Comunità, non trasformati o trasformati a bordo, per i quali non sia stata presentata una nota di vendita né una dichiarazione di assunzione in carico ai sensi degli e trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco sono accompagnati da un documento compilato dal vettore fino al momento in cui ha luogo la prima vendita. Entro 48 ore dal caricamento il vettore presenta un documento di trasporto alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo lo sbarco o altri organismi da esse autorizzati.
2. Il vettore è esonerato dall’obbligo di avere il documento di trasporto che accompagna i prodotti della pesca se un documento di trasporto è stato trasmesso per via elettronica prima dell’inizio del trasporto alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. I dati sono messi a disposizione dei funzionari dello Stato membro di bandiera che, qualora i prodotti siano trasportati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di sbarco, immediatamente dopo il ricevimento, trasmettono il documento di trasporto alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è prevista la prima immissione sul mercato.
3. Nel caso in cui i prodotti siano trasportati in uno Stato membro diverso da quello di sbarco, il vettore trasmette inoltre, entro 48 ore dal caricamento dei prodotti della pesca, una copia del documento di trasporto alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è prevista la prima immissione sul mercato. Lo Stato membro della prima immissione sul mercato può chiedere più ampie informazioni al riguardo allo Stato membro di sbarco.
4. Il vettore è responsabile dell’esattezza del documento di trasporto.
5. Il documento di trasporto specifica:
a)
luogo di destinazione della partita o delle partite e identificazione del veicolo di trasporto;
b)
numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che ha sbarcato i prodotti;
c)
codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
d)
quantitativi trasportati di ogni specie, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, numero di individui;
e)
nome e indirizzo del destinatario o dei destinatari;
f)
luogo e data di carico.
6. Le autorità competenti degli Stati membri possono concedere esenzioni dall’obbligo di cui al paragrafo 1 se i prodotti della pesca sono trasportati all’interno di un’area portuale o in un raggio non superiore a 20 km dal luogo di sbarco.
7. Se i prodotti della pesca dichiarati venduti in una nota di vendita sono trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco, il vettore deve essere in grado di provare, sulla base di un documento, che la vendita ha avuto effettivamente luogo.
8. Il vettore è esonerato dall’obbligo di cui al presente articolo se il documento di trasporto è sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco di cui all’ indicante i quantitativi trasportati o da un documento equivalente contenente lo stesso livello di informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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