Art. 69

Controllo delle organizzazioni di produttori

In vigore dal 20 nov 2009
Controllo delle organizzazioni di produttori 1.   Conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, gli Stati membri effettuano controlli periodici volti a garantire che: a) le organizzazioni di produttori rispettino le condizioni del riconoscimento; b) il riconoscimento di un’organizzazione di produttori sia revocato se non risultano più soddisfatte le condizioni previste all’ del regolamento (CE) n. 104/2000 o se il riconoscimento è fondato su indicazioni erronee; c) il riconoscimento sia immediatamente revocato con effetto retroattivo se l’organizzazione lo ha ottenuto o ne beneficia in modo fraudolento. 2.   La Commissione effettua controlli intesi ad accertare il rispetto delle norme applicabili alle organizzazioni di produttori, previste all’ e all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 104/2000, e, sulla base delle relative risultanze, può eventualmente chiedere agli Stati membri di revocare il riconoscimento. 3.   Ogni Stato membro effettua controlli adeguati volti ad accertare il rispetto, da parte delle singole organizzazioni di produttori, degli obblighi previsti dal programma operativo per la campagna di pesca considerata, in conformità del regolamento (CE) n. 2508/2000 e, in caso di inadempienza a tali obblighi, applica le sanzioni previste all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000.
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Controllo delle organizzazioni di produttori (Art. 69 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo