Art. 71

Avvistamenti in mare e rilevamento da parte degli Stati membri

In vigore dal 20 nov 2009
Avvistamenti in mare e rilevamento da parte degli Stati membri 1.   Gli Stati membri effettuano una sorveglianza nelle acque comunitarie soggette alla loro sovranità o giurisdizione attraverso: a) avvistamenti dei pescherecci da parte di navi di ispezione o aeromobili di sorveglianza; b) il sistema di controllo dei pescherecci di cui all’; o c) ogni altro metodo di rilevamento e identificazione. 2.   Se le risultanze dell’avvistamento o del rilevamento non corrispondono alle altre informazioni di cui dispone lo Stato membro, questo effettua tutte le indagini necessarie per stabilire i provvedimenti da adottare. 3.   Se l’avvistamento o rilevamento riguarda un peschereccio di un altro Stato membro o di un paese terzo e le risultanze ottenute non corrispondono alle altre informazioni di cui dispone lo Stato membro costiero, quest’ultimo, se non è in grado di adottare ulteriori provvedimenti, compila un rapporto di sorveglianza indicante le risultanze ottenute e lo trasmette senza indugio, se possibile per via elettronica, allo Stato membro di bandiera o al paese terzo interessato. Nel caso di una nave di un paese terzo il rapporto di sorveglianza è trasmesso anche alla Commissione o all’organismo da essa designato. 4.   Il funzionario di uno Stato membro che avvisti o localizzi un peschereccio impegnato nello svolgimento di attività che possono essere considerate una violazione alle norme della politica comune della pesca compila senza indugio un rapporto di sorveglianza e lo trasmette alle sue autorità competenti. 5.   Il contenuto del rapporto di sorveglianza è fissato secondo la procedura di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1224:oj#art-71

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo