Art. 71
Avvistamenti in mare e rilevamento da parte degli Stati membri
In vigore dal 20 nov 2009
Avvistamenti in mare e rilevamento da parte degli Stati membri
1. Gli Stati membri effettuano una sorveglianza nelle acque comunitarie soggette alla loro sovranità o giurisdizione attraverso:
a)
avvistamenti dei pescherecci da parte di navi di ispezione o aeromobili di sorveglianza;
b)
il sistema di controllo dei pescherecci di cui all’; o
c)
ogni altro metodo di rilevamento e identificazione.
2. Se le risultanze dell’avvistamento o del rilevamento non corrispondono alle altre informazioni di cui dispone lo Stato membro, questo effettua tutte le indagini necessarie per stabilire i provvedimenti da adottare.
3. Se l’avvistamento o rilevamento riguarda un peschereccio di un altro Stato membro o di un paese terzo e le risultanze ottenute non corrispondono alle altre informazioni di cui dispone lo Stato membro costiero, quest’ultimo, se non è in grado di adottare ulteriori provvedimenti, compila un rapporto di sorveglianza indicante le risultanze ottenute e lo trasmette senza indugio, se possibile per via elettronica, allo Stato membro di bandiera o al paese terzo interessato. Nel caso di una nave di un paese terzo il rapporto di sorveglianza è trasmesso anche alla Commissione o all’organismo da essa designato.
4. Il funzionario di uno Stato membro che avvisti o localizzi un peschereccio impegnato nello svolgimento di attività che possono essere considerate una violazione alle norme della politica comune della pesca compila senza indugio un rapporto di sorveglianza e lo trasmette alle sue autorità competenti.
5. Il contenuto del rapporto di sorveglianza è fissato secondo la procedura di cui all’.
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