Art. 73

Osservatori di controllo

In vigore dal 20 nov 2009
Osservatori di controllo 1.   Ove sia stato stabilito dal Consiglio un programma di osservazione comunitaria di controllo, gli osservatori di controllo presenti a bordo verificano il rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte dei pescherecci. Essi svolgono tutte le mansioni previste dal programma di osservazione e in particolare verificano e registrano le attività di pesca della nave e i pertinenti documenti. 2.   Gli osservatori di controllo possiedono le qualifiche necessarie per lo svolgimento delle loro mansioni. Essi sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell’equipaggio. Gli osservatori non hanno un collegamento economico con l’operatore. 3.   Gli osservatori di controllo si adoperano, per quanto possibile, affinché la loro presenza a bordo non ostacoli né interferisca con le attività di pesca e con il normale funzionamento della nave. 4.   Qualora un osservatore di controllo rilevi una violazione grave, ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro di bandiera. 5.   Gli osservatori di controllo compilano un rapporto di osservazione, se possibile in formato elettronico, e lo trasmettono senza indugio, se del caso utilizzando mezzi di trasmissione elettronici a bordo del peschereccio, alle loro autorità competenti e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Gli Stati membri inseriscono il rapporto nella banca dati di cui all’. 6.   Qualora il rapporto di osservazione indichi che la nave sottoposta ad osservazione ha praticato attività di pesca contrarie alle norme previste dalla politica comune della pesca, le autorità competenti di cui al paragrafo 4 adottano misure opportune per indagare sulla questione. 7.   I comandanti dei pescherecci comunitari offrono agli osservatori di controllo una sistemazione adeguata, ne agevolano l’operato ed evitano qualsiasi interferenza con lo svolgimento delle loro mansioni. I comandanti dei pescherecci comunitari consentono altresì agli osservatori di controllo di accedere alle opportune parti della nave, comprese le catture, e ai pertinenti documenti, compresi i file elettronici. 8.   Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori di controllo ai sensi del presente articolo sono a carico degli Stati membri di bandiera. Gli Stati membri possono addebitare una parte o la totalità di tali costi agli operatori dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno partecipato all’attività di pesca considerata. 9.   Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all’.
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Osservatori di controllo (Art. 73 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo