Art. 72

Provvedimenti da adottare a seguito delle risultanze delle attività di avvistamento e rilevamento

In vigore dal 20 nov 2009
Provvedimenti da adottare a seguito delle risultanze delle attività di avvistamento e rilevamento 1.   Quando ricevono un rapporto di sorveglianza di un altro Stato membro, gli Stati membri di bandiera intervengono rapidamente e svolgono tutte le indagini necessarie per stabilire i provvedimenti adeguati da adottare. 2.   Gli Stati membri diversi dallo Stato membro di bandiera interessato verificano, ove del caso, se la nave di cui è notificato l’avvistamento ha operato nelle acque soggette alla loro giurisdizione o sovranità o se sono stati sbarcati o importati nel loro territorio prodotti della pesca provenienti da tale nave e indagano sull’osservanza, da parte della nave stessa, delle pertinenti misure di conservazione e di gestione. 3.   La Commissione o l’organismo da essa designato o, se del caso, lo Stato membro di bandiera e gli altri Stati membri esaminano altresì le informazioni debitamente documentate su navi che hanno formato oggetto di un avvistamento trasmesse da privati cittadini, da organizzazioni della società civile, con particolare riguardo a quelle operanti in campo ambientale, e da rappresentanti del settore della pesca o del commercio dei prodotti ittici.
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Provvedimenti da adottare a seguito delle risultanze delle attività di avvistamento e rilevamento (Art. 72 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo