Art. 74
Svolgimento delle ispezioni
In vigore dal 20 nov 2009
Svolgimento delle ispezioni
1. Gli Stati membri compilano e mantengono aggiornato un elenco dei funzionari incaricati delle ispezioni.
2. I funzionari svolgono le loro mansioni in conformità delle norme del diritto comunitario. Essi svolgono, in modo non discriminatorio, ispezioni in mare, nei porti, durante il trasporto, negli impianti di trasformazione e durante la fase di commercializzazione dei prodotti della pesca.
3. I funzionari controllano in particolare:
a)
la legalità delle catture detenute a bordo, immagazzinate, trasportate, trasformate o commercializzate e l’esattezza della relativa documentazione o trasmissione elettronica;
b)
la legalità degli attrezzi da pesca utilizzati per le specie bersaglio e per le catture detenute a bordo;
c)
se del caso, il piano di stivaggio e lo stivaggio separato delle specie;
d)
la marcatura degli attrezzi; e
e)
le informazioni sul motore di cui all’.
4. I funzionari possono esaminare tutte le zone, i ponti e i locali. Essi possono inoltre esaminare le catture, trasformate o meno, le reti o altri attrezzi, le attrezzature, i contenitori e gli imballaggi contenenti pesci o prodotti della pesca, nonché qualsiasi documentazione o trasmissioni elettroniche pertinenti ritenute necessarie ai fini del controllo della conformità alle norme della politica comune della pesca. I funzionari possono altresì interrogare le persone ritenute in possesso di informazioni concernenti l’oggetto dell’ispezione.
5. L’attività di ispezione è svolta in modo tale da recare il minimo intralcio o disturbo possibile alla nave o al veicolo di trasporto e alle loro attività, nonché al magazzinaggio, alla trasformazione e alla commercializzazione delle catture. I funzionari fanno il possibile per evitare il deterioramento delle catture nel corso dell’ispezione.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo ai metodi e alle procedure di ispezione, sono adottate secondo la procedura di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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