Art. 74

Svolgimento delle ispezioni

In vigore dal 20 nov 2009
Svolgimento delle ispezioni 1.   Gli Stati membri compilano e mantengono aggiornato un elenco dei funzionari incaricati delle ispezioni. 2.   I funzionari svolgono le loro mansioni in conformità delle norme del diritto comunitario. Essi svolgono, in modo non discriminatorio, ispezioni in mare, nei porti, durante il trasporto, negli impianti di trasformazione e durante la fase di commercializzazione dei prodotti della pesca. 3.   I funzionari controllano in particolare: a) la legalità delle catture detenute a bordo, immagazzinate, trasportate, trasformate o commercializzate e l’esattezza della relativa documentazione o trasmissione elettronica; b) la legalità degli attrezzi da pesca utilizzati per le specie bersaglio e per le catture detenute a bordo; c) se del caso, il piano di stivaggio e lo stivaggio separato delle specie; d) la marcatura degli attrezzi; e e) le informazioni sul motore di cui all’. 4.   I funzionari possono esaminare tutte le zone, i ponti e i locali. Essi possono inoltre esaminare le catture, trasformate o meno, le reti o altri attrezzi, le attrezzature, i contenitori e gli imballaggi contenenti pesci o prodotti della pesca, nonché qualsiasi documentazione o trasmissioni elettroniche pertinenti ritenute necessarie ai fini del controllo della conformità alle norme della politica comune della pesca. I funzionari possono altresì interrogare le persone ritenute in possesso di informazioni concernenti l’oggetto dell’ispezione. 5.   L’attività di ispezione è svolta in modo tale da recare il minimo intralcio o disturbo possibile alla nave o al veicolo di trasporto e alle loro attività, nonché al magazzinaggio, alla trasformazione e alla commercializzazione delle catture. I funzionari fanno il possibile per evitare il deterioramento delle catture nel corso dell’ispezione. 6.   Le modalità di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo ai metodi e alle procedure di ispezione, sono adottate secondo la procedura di cui all’.
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