Art. 75

Obblighi dell’operatore

In vigore dal 20 nov 2009
Obblighi dell’operatore 1.   L’operatore agevola l’accesso in condizioni di sicurezza alla nave, al veicolo di trasporto o al locale in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati, trasformati o commercializzati. Esso garantisce la sicurezza dei funzionari e non li ostacola né tenta di intimidirli o di interferire nello svolgimento delle loro mansioni. 2.   Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all’.
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Obblighi dell’operatore (Art. 75 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo