Art. 77
Ammissibilità dei rapporti di ispezione e sorveglianza
In vigore dal 20 nov 2009
Ammissibilità dei rapporti di ispezione e sorveglianza
I rapporti di ispezione e sorveglianza redatti da ispettori comunitari o da funzionari di un altro Stato membro o da funzionari della Commissione costituiscono elementi di prova ammissibili nell’ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell’accertamento dei fatti sono considerati equivalenti ai rapporti di ispezione e sorveglianza degli Stati membri.
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