Art. 79

Ispettori comunitari

In vigore dal 20 nov 2009
Ispettori comunitari 1.   La Commissione predispone un elenco degli ispettori comunitari secondo la procedura di cui all’. 2.   Fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori comunitari effettuano ispezioni in conformità del presente regolamento nelle acque comunitarie e su pescherecci della Comunità al di fuori delle acque comunitarie. 3.   Gli ispettori comunitari possono essere incaricati: a) dell’attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione adottati conformemente all’; b) dei programmi internazionali di controllo della pesca per i quali la Comunità è tenuta ad effettuare controlli. 4.   Per lo svolgimento delle loro mansioni e fatto salvo il paragrafo 5, gli ispettori comunitari hanno accesso immediato a: a) tutte le zone a bordo dei pescherecci comunitari e delle altre navi che esercitano attività di pesca, ai locali o ai luoghi pubblici e ai mezzi di trasporto; e b) tutte le informazioni e documenti necessari per lo svolgimento delle loro mansioni, in particolare giornale di pesca, dichiarazioni di sbarco, certificati di cattura, dichiarazioni di trasbordo, note di vendita e altri documenti pertinenti, nella stessa misura e alle stesse condizioni dei funzionari dello Stato membro in cui ha luogo l’ispezione. 5.   Gli ispettori comunitari non sono dotati di poteri di polizia e di applicazione della legge oltre il territorio dello Stato membro d’origine o al di fuori delle acque comunitarie soggetti alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro d’origine. 6.   Quando sono assegnati al ruolo di ispettori comunitari, i funzionari della Commissione o dell’organismo da questa designato non sono dotati di poteri di polizia e di applicazione della legge. 7.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’.
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Ispettori comunitari (Art. 79 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo