Art. 95
Programmi specifici di controllo e di ispezione
In vigore dal 20 nov 2009
Programmi specifici di controllo e di ispezione
1. La Commissione, secondo la procedura di cui all’ e di concerto con lo Stato membro interessato, può determinare le attività di pesca che saranno soggette a programmi specifici di controllo e di ispezione.
2. I programmi specifici di controllo e di ispezione di cui al paragrafo 1 definiscono gli obiettivi, le priorità e le procedure nonché i parametri di riferimento per le attività di ispezione. Tali parametri sono stabiliti sulla base della gestione del rischio e soggetti a revisione periodica previa analisi dei risultati conseguiti.
3. Se un piano pluriennale entra in vigore prima che siano divenuti applicabili programmi specifici di controllo e di ispezione, ogni Stato membro stabilisce parametri di riferimento mirati basati sulla gestione del rischio.
4. Gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie per garantire l’attuazione di programmi specifici di controllo e di ispezione, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.
Storico versioni
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