Art. 97
Mansioni dei funzionari della Commissione
In vigore dal 20 nov 2009
Mansioni dei funzionari della Commissione
1. I funzionari della Commissione possono effettuare verifiche e ispezioni a bordo di pescherecci nonché nei locali di imprese e di altri organismi in cui si svolgono attività relative alla politica comune della pesca e hanno accesso a tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per l’esercizio delle loro mansioni, nella stessa misura e alle stesse condizioni dei funzionari degli Stati membri in cui hanno luogo le verifiche e le ispezioni.
2. I funzionari della Commissione sono autorizzati a fare copie dei fascicoli pertinenti e a prelevare i necessari campioni se hanno ragionevoli motivi per ritenere che le norme della politica comune della pesca non siano rispettate. Possono chiedere l’identificazione di chiunque sia presente nei locali sottoposti a ispezione.
3. I funzionari della Commissione non hanno poteri superiori a quelli degli ispettori nazionali e non sono dotati di poteri di polizia e di applicazione della legge.
4. I funzionari della Commissione esibiscono un mandato scritto in cui sono indicate le loro identità e qualifiche.
5. La Commissione fornisce ai suoi funzionari istruzioni scritte, specificando le loro competenze e gli obiettivi della missione ad essi affidata.
Storico versioni
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