Art. 97

Mansioni dei funzionari della Commissione

In vigore dal 20 nov 2009
Mansioni dei funzionari della Commissione 1.   I funzionari della Commissione possono effettuare verifiche e ispezioni a bordo di pescherecci nonché nei locali di imprese e di altri organismi in cui si svolgono attività relative alla politica comune della pesca e hanno accesso a tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per l’esercizio delle loro mansioni, nella stessa misura e alle stesse condizioni dei funzionari degli Stati membri in cui hanno luogo le verifiche e le ispezioni. 2.   I funzionari della Commissione sono autorizzati a fare copie dei fascicoli pertinenti e a prelevare i necessari campioni se hanno ragionevoli motivi per ritenere che le norme della politica comune della pesca non siano rispettate. Possono chiedere l’identificazione di chiunque sia presente nei locali sottoposti a ispezione. 3.   I funzionari della Commissione non hanno poteri superiori a quelli degli ispettori nazionali e non sono dotati di poteri di polizia e di applicazione della legge. 4.   I funzionari della Commissione esibiscono un mandato scritto in cui sono indicate le loro identità e qualifiche. 5.   La Commissione fornisce ai suoi funzionari istruzioni scritte, specificando le loro competenze e gli obiettivi della missione ad essi affidata.
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Mansioni dei funzionari della Commissione (Art. 97 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo