Art. 98
Verifiche
In vigore dal 20 nov 2009
Verifiche
1. I funzionari della Commissione possono assistere, ogniqualvolta essa lo ritenga necessario, alle attività di controllo effettuate dalle autorità nazionali di controllo. Nel contesto di dette missioni di verifica la Commissione stabilisce adeguati collegamenti con gli Stati membri per elaborare, per quanto possibile, un programma di verifica reciprocamente accettabile.
2. Lo Stato membro in questione assicura che gli organismi o le persone interessate accettino di sottoporsi alle verifiche di cui al paragrafo 1.
3. Se le operazioni di controllo e di ispezione previste nell’ambito del programma iniziale di verifica non possono essere realizzate per motivi di fatto, i funzionari della Commissione, di concerto e d’intesa con le autorità competenti dello Stato membro interessato, modificano il programma iniziale di verifica.
4. In caso di controlli e di ispezioni in mare o per via aerea il comandante della nave o dell’aereo è l’unico responsabile delle operazioni di controllo e di ispezione. Nell’esercizio delle sue funzioni esso tiene in debito conto il programma di verifica di cui al paragrafo 1.
5. La Commissione può fare accompagnare i suoi funzionari in missione in uno Stato membro da uno o più funzionari di un altro Stato membro in qualità di osservatori. Su richiesta della Commissione, detto Stato membro nomina, se necessario entro breve tempo, i funzionari nazionali selezionati come osservatori. Gli Stati membri possono stilare un elenco di funzionari nazionali che possono essere invitati dalla Commissione ad assistere alle operazioni di controllo e di ispezione. La Commissione può invitare i funzionari nazionali inclusi in tale elenco o i funzionari ad essa notificati, a sua discrezione. Se del caso, la Commissione tiene l’elenco a disposizione di tutti gli Stati membri.
6. Se lo ritengono necessario, i funzionari della Commissione possono decidere di effettuare missioni di verifica di cui al presente articolo senza preavviso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1224:oj#art-98