Art. 100

Audit

In vigore dal 20 nov 2009
Audit La Commissione può realizzare audit dei sistemi di controllo degli Stati membri. Gli audit comprendono in particolare la valutazione dei seguenti elementi: a) il sistema di gestione dei contingenti e dello sforzo; b) i sistemi di convalida dei dati, compresi i sistemi di controllo incrociato dei sistemi di controllo dei pescherecci, i dati relativi alle catture, allo sforzo e alla commercializzazione, i dati relativi al registro della flotta peschereccia comunitaria e la verifica delle licenze e delle autorizzazioni di pesca; c) l’organizzazione amministrativa, compresi il grado di competenza del personale e i mezzi disponibili, la formazione del personale, la definizione delle funzioni di tutte le autorità incaricate del controllo nonché i meccanismi istituiti per coordinare l’operato e la valutazione congiunta dei risultati conseguiti da tali autorità; d) i sistemi operativi, comprese le procedure di controllo dei porti designati; e) i programmi nazionali di controllo, compresa la definizione di livelli di ispezione e la loro attuazione; f) i sistemi sanzionatori nazionali, compresa l’adeguatezza delle sanzioni applicate, la durata dei procedimenti, i benefici economici di cui sono stati privati i trasgressori e l’effetto deterrente delle sanzioni.
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Audit (Art. 100 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo