Art. 101

Rapporti di verifica, di ispezione autonoma e di audit

In vigore dal 20 nov 2009
Rapporti di verifica, di ispezione autonoma e di audit 1.   La Commissione comunica agli Stati membri interessati le risultanze preliminari delle verifiche e delle ispezioni autonome entro un giorno dalla loro esecuzione. 2.   I funzionari della Commissione compilano un rapporto di verifica, di ispezione autonoma o di audit a seguito di ogni verifica, ispezione autonoma o audit. Il rapporto è trasmesso allo Stato membro interessato entro un mese dalla conclusione della verifica, dell’ispezione autonoma o dell’audit. Agli Stati membri è data la possibilità di presentare osservazioni sulle risultanze del rapporto entro un mese. 3.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari sulla base del rapporto di cui al paragrafo 2. 4.   La Commissione pubblica i rapporti definitivi di verifica, di ispezione autonoma e di audit, unitamente alle osservazioni dello Stato membro interessato, nella zona protetta del suo sito web ufficiale.
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