Art. 102
Provvedimenti adottati sulla base dei rapporti di verifica, di ispezione autonoma e di audit
In vigore dal 20 nov 2009
Provvedimenti adottati sulla base dei rapporti di verifica, di ispezione autonoma e di audit
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni rilevanti relative all’applicazione del presente regolamento. Nel formulare la propria richiesta la Commissione specifica un termine ragionevole entro il quale le informazioni devono essere fornite.
2. Ove ritenga che siano state commesse irregolarità nell’applicazione delle norme della politica comune della pesca o che le disposizioni e le procedure esistenti in materia di controllo in determinati Stati membri non siano efficaci, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati, che procedono in tal caso a un’indagine amministrativa alla quale possono partecipare funzionari della Commissione.
3. Entro tre mesi dalla richiesta della Commissione gli Stati membri interessati informano la Commissione dei risultati dell’indagine e le trasmettono un rapporto. Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, la Commissione può prorogare tale termine per un periodo ragionevole.
4. Se l’indagine amministrativa di cui al paragrafo 2 non permette di eliminare le irregolarità o se la Commissione identifica carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro nel corso delle verifiche o ispezioni autonome di cui agli o dell’audit di cui all’, la Commissione definisce un piano d’azione con lo Stato membro considerato. Lo Stato membro prende tutti i provvedimenti necessari per attuare tale piano d’azione.
Storico versioni
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