Art. 104
Chiusura delle attività di pesca per inadempimento degli obiettivi della politica comune della pesca
In vigore dal 20 nov 2009
Chiusura delle attività di pesca per inadempimento degli obiettivi della politica comune della pesca
1. Se uno Stato membro viene meno ai propri obblighi relativi all’attuazione di un piano pluriennale e la Commissione ha la prova che tale inosservanza costituisce una grave minaccia per la conservazione dello stock considerato, essa può chiudere temporaneamente le attività di pesca interessate dalle carenze riscontrate per lo Stato membro interessato.
2. La Commissione trasmette per iscritto allo Stato membro interessato le proprie conclusioni e la pertinente documentazione e fissa un termine massimo di dieci giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che l’attività di pesca di cui trattasi può essere esercitata in modo sostenibile.
3. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano solo se lo Stato membro non dà seguito alla richiesta della Commissione entro il termine stabilito al paragrafo 2 o se la risposta è considerata insoddisfacente o chiaramente indicativa del fatto che non sono stati presi gli opportuni provvedimenti.
4. La Commissione revoca la chiusura dopo che lo Stato membro abbia dimostrato con prove scritte, ritenute soddisfacenti dalla Commissione, che l’attività considerata può essere esercitata in modo sostenibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1224:oj#art-104