Art. 99
Ispezioni autonome
In vigore dal 20 nov 2009
Ispezioni autonome
1. Se vi sono motivi di ritenere che siano state commesse irregolarità nell’applicazione delle norme della politica comune della pesca, la Commissione può procedere ad ispezioni autonome. Essa effettua tali ispezioni di sua iniziativa e senza la presenza di funzionari dello Stato membro in questione.
2. Tutti gli operatori possono essere sottoposti ad ispezioni autonome ove ciò sia ritenuto necessario.
3. Nel quadro delle ispezioni autonome sul territorio o nelle acque soggetti alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, i funzionari della Commissione sono soggetti alle norme procedurali di detto Stato membro.
4. Se constatano una grave infrazione alle disposizioni del presente regolamento sul territorio o nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di uno Stato membro, i funzionari della Commissione ne informano senza indugio le autorità competenti dello Stato membro in questione, che prende le misure adeguate per quanto riguarda tale infrazione.
Storico versioni
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