Art. 93
Registro nazionale delle infrazioni
In vigore dal 20 nov 2009
Registro nazionale delle infrazioni
1. Gli Stati membri introducono in un registro nazionale tutte le infrazioni alle norme della politica comune della pesca commesse da navi battenti la loro bandiera o da loro cittadini, con l’indicazione delle sanzioni applicate e del numero di punti assegnati. Gli Stati membri introducono nel registro nazionale anche le infrazioni commesse da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini e perseguite in altri Stati membri, previa notifica della decisione giudiziaria definitiva da parte dello Stato membro competente, conformemente all’.
2. In ordine al seguito da dare all’infrazione alle norme della politica comune della pesca, gli Stati membri possono chiedere agli altri Stati membri di fornire le informazioni, contenute nei registri nazionali, riguardanti le navi e le persone sospettate di aver commesso l’infrazione o colte in flagrante mentre la commettevano.
3. Se uno Stato membro chiede a un altro Stato membro informazioni in relazione alle misure adottate a seguito di un’infrazione, quest’altro Stato membro può fornire le pertinenti informazioni sui pescherecci e sulle persone in questione.
4. I dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni sono conservati unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma in ogni caso per un minimo di tre anni civili a decorrere dall’anno successivo a quello in cui l’informazione è registrata.
Storico versioni
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