Art. 92
Sistema di punti per infrazioni gravi
In vigore dal 20 nov 2009
Sistema di punti per infrazioni gravi
1. Gli Stati membri applicano un sistema di punti per infrazioni gravi a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008, in base al quale la commissione di un’infrazione alle norme della politica comune della pesca dà luogo all’assegnazione di un numero adeguato di punti al titolare della licenza di pesca.
2. Se una persona fisica ha commesso un’infrazione grave o una persona giuridica è dichiarata responsabile di un’infrazione grave alle norme della politica comune della pesca, al titolare della licenza di pesca è assegnato un numero adeguato di punti di penalità. I punti assegnati sono trasferiti a qualsiasi futuro detentore della licenza di pesca per il peschereccio in questione qualora questo sia venduto, ceduto o cambi altrimenti proprietà dopo la data dell’infrazione. Il titolare della licenza di pesca può presentare ricorso in conformità della legislazione nazionale.
3. Se il numero totale di punti è pari o superiore a un determinato numero, la licenza di pesca è automaticamente sospesa per un periodo minimo di due mesi. Tale periodo è fissato a quattro mesi se la licenza di pesca è sospesa una seconda volta, a otto mesi se la licenza di pesca è sospesa una terza volta e a un anno se la licenza di pesca è sospesa una quarta volta a seguito dell’assegnazione del suddetto numero di punti al titolare. Se detto numero di punti è assegnato al titolare una quinta volta, la licenza di pesca è revocata a titolo definitivo.
4. Se il titolare di una licenza di pesca non commette una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all’ultima infrazione grave, tutti i punti figuranti sulla licenza di pesca sono annullati.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’.
6. Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema di punti in base al quale al comandante di una nave che abbia gravemente violato le norme della politica comune della pesca è assegnato il numero adeguato di punti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1224:oj#art-92