Art. 90

Sanzioni applicabili alle infrazioni gravi

In vigore dal 20 nov 2009
Sanzioni applicabili alle infrazioni gravi 1.   Oltre all’ del regolamento (CE) n. 1005/2008, sono considerate infrazioni gravi ai fini del presente regolamento anche le seguenti attività, in funzione della gravità dell’infrazione in questione che è determinata dall’autorità competente dello Stato membro tenendo conto di criteri quali la natura del danno arrecato, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata dell’infrazione o la sua reiterazione: a) la mancata trasmissione di una dichiarazione di sbarco o di una nota di vendita quando lo sbarco della cattura ha avuto luogo nel porto di un paese terzo; b) la manomissione di un motore al fine di aumentarne la potenza al di là della potenza massima continua indicata nel certificato del motore; c) il mancato sbarco di specie soggette a un contingente catturate nell’ambito di un’operazione di pesca, a meno che tale sbarco non sia contrario agli obblighi previsti nelle norme della politica comune della pesca per il tipo di pesca o le zone di pesca cui tali norme sono applicabili. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un’infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un’infrazione grave siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente alla gamma di sanzioni e di misure previste al capo IX del regolamento (CE) n. 1005/2008. 3.   Fatto salvo l’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri impongono una sanzione efficacemente dissuasiva e, ove opportuno, calcolata in base al valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo un’infrazione grave. 4.   La sanzione è stabilita dagli Stati membri tenendo conto dell’entità del danno arrecato alle risorse della pesca e all’ambiente marino interessati. 5.   Gli Stati membri possono imporre, in aggiunta o in alternativa, sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. 6.   Le sanzioni di cui al presente capo possono essere accompagnate da altre sanzioni o misure, con particolare riguardo a quelle descritte all’ del regolamento (CE) n. 1005/2008.
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