Art. 88

Misure correttive in caso di mancato procedimento da parte dello Stato membro di sbarco o di trasbordo

In vigore dal 20 nov 2009
Misure correttive in caso di mancato procedimento da parte dello Stato membro di sbarco o di trasbordo 1.   Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non è lo Stato membro di bandiera e se le sue autorità competenti non prendono appropriate disposizioni nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili o non trasferiscono il procedimento conformemente all’, i quantitativi illegalmente sbarcati o trasbordati possono essere imputati al contingente assegnato allo Stato membro di sbarco o di trasbordo. 2.   I quantitativi di pesce da imputare al contingente dello Stato membro di sbarco o di trasbordo sono fissati secondo la procedura di cui all’, previa consultazione, da parte della Commissione, dei due Stati membri interessati. 3.   Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non dispone più di un contingente corrispondente, si applica l’. A tal fine i quantitativi di pesce illegalmente sbarcati o trasbordati sono considerati equivalenti al pregiudizio subito, ai sensi di detto articolo, dallo Stato membro di bandiera.
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Misure correttive in caso di mancato procedimento da parte dello Stato membro di sbarco o di trasbordo (Art. 88 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo