Art. 91
Misure di esecuzione immediate
In vigore dal 20 nov 2009
Misure di esecuzione immediate
Gli Stati membri adottano misure immediate per impedire a comandanti di pescherecci o altre persone fisiche o giuridiche colti in flagrante mentre commettevano un’infrazione grave ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1005/2008 di continuare a commettere tale infrazione.
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