Art. 90 · Sanzioni applicabili alle infrazioni gravi

Art. 90

Sanzioni applicabili alle infrazioni gravi

In vigore dal 20 nov 2009
Sanzioni applicabili alle infrazioni gravi 1.   Oltre all’ del regolamento (CE) n. 1005/2008, sono considerate infrazioni gravi ai fini del presente regolamento anche le seguenti attività, in funzione della gravità dell’infrazione in questione che è determinata dall’autorità competente dello Stato membro tenendo conto di criteri quali la natura del danno arrecato, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata dell’infrazione o la sua reiterazione: a) la mancata trasmissione di una dichiarazione di sbarco o di una nota di vendita quando lo sbarco della cattura ha avuto luogo nel porto di un paese terzo; b) la manomissione di un motore al fine di aumentarne la potenza al di là della potenza massima continua indicata nel certificato del motore; c) il mancato sbarco di specie soggette a un contingente catturate nell’ambito di un’operazione di pesca, a meno che tale sbarco non sia contrario agli obblighi previsti nelle norme della politica comune della pesca per il tipo di pesca o le zone di pesca cui tali norme sono applicabili. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un’infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un’infrazione grave siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente alla gamma di sanzioni e di misure previste al capo IX del regolamento (CE) n. 1005/2008. 3.   Fatto salvo l’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri impongono una sanzione efficacemente dissuasiva e, ove opportuno, calcolata in base al valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo un’infrazione grave. 4.   La sanzione è stabilita dagli Stati membri tenendo conto dell’entità del danno arrecato alle risorse della pesca e all’ambiente marino interessati. 5.   Gli Stati membri possono imporre, in aggiunta o in alternativa, sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. 6.   Le sanzioni di cui al presente capo possono essere accompagnate da altre sanzioni o misure, con particolare riguardo a quelle descritte all’ del regolamento (CE) n. 1005/2008.
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