Art. 94

Programmi comuni di controllo

In vigore dal 20 nov 2009
Programmi comuni di controllo Gli Stati membri possono effettuare, tra loro e di loro iniziativa, programmi di controllo, ispezione e sorveglianza concernenti le attività di pesca.
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Programmi comuni di controllo (Art. 94 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo