Art. 81
Domande di autorizzazione
In vigore dal 20 nov 2009
Domande di autorizzazione
1. Le domande di autorizzazione di uno Stato membro a effettuare ispezioni su pescherecci in acque comunitarie non soggette alla sua sovranità o giurisdizione, di cui all’, paragrafo 2, lettera a), sono trattate dallo Stato membro costiero interessato entro dodici ore dalla presentazione della domanda o entro un termine adeguato quando la domanda riguarda un inseguimento iniziato nelle acque dello Stato membro che effettua l’ispezione.
2. La decisione è comunicata senza indugio allo Stato membro richiedente. La decisione è altresì comunicata alla Commissione o all’organismo da essa designato.
3. Le domande di autorizzazione sono respinte, in tutto o in parte, solo se ciò risulta necessario per motivi imperativi. Il rifiuto e le relative motivazioni sono comunicati immediatamente allo Stato membro richiedente e alla Commissione o all’organismo da essa designato.
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