Art. 82

Procedura in caso di infrazione

In vigore dal 20 nov 2009
Procedura in caso di infrazione Se, sulla base delle informazioni raccolte in sede di ispezione o di ogni altro dato rilevante, ritiene che sia stata commessa un’infrazione alle norme della politica comune della pesca, il funzionario: a) annota la presunta infrazione nel rapporto di ispezione; b) adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova relativi alla presunta infrazione; c) trasmette immediatamente il rapporto di ispezione alle proprie autorità competenti; d) informa la persona fisica o la persona giuridica sospettata di aver commesso o colta in flagrante mentre commetteva l’infrazione del fatto che la medesima può comportare l’attribuzione del numero di punti adeguato conformemente all’. Tale informazione è registrata nel rapporto di ispezione.
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Procedura in caso di infrazione (Art. 82 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo