Art. 82
Procedura in caso di infrazione
In vigore dal 20 nov 2009
Procedura in caso di infrazione
Se, sulla base delle informazioni raccolte in sede di ispezione o di ogni altro dato rilevante, ritiene che sia stata commessa un’infrazione alle norme della politica comune della pesca, il funzionario:
a)
annota la presunta infrazione nel rapporto di ispezione;
b)
adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova relativi alla presunta infrazione;
c)
trasmette immediatamente il rapporto di ispezione alle proprie autorità competenti;
d)
informa la persona fisica o la persona giuridica sospettata di aver commesso o colta in flagrante mentre commetteva l’infrazione del fatto che la medesima può comportare l’attribuzione del numero di punti adeguato conformemente all’. Tale informazione è registrata nel rapporto di ispezione.
Storico versioni
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