Art. 84

Provvedimenti più severi in caso di infrazioni gravi

In vigore dal 20 nov 2009
Provvedimenti più severi in caso di infrazioni gravi 1.   Lo Stato membro di bandiera o lo Stato membro costiero nelle cui acque un peschereccio è sospettato di aver commesso: a) errori di registrazione delle catture di stock oggetto di un piano pluriennale per quantitativi superiori a 500 kg o al 10 %, calcolati in percentuale dei dati riportati nel giornale di pesca, se quest’ultimo quantitativo è più elevato; oppure b) una delle infrazioni gravi di cui all’ del regolamento (CE) n. 1005/2008 o all’, paragrafo 1, del presente regolamento entro un anno dalla commissione di tale prima infrazione grave, possono richiedere al peschereccio di dirigersi immediatamente in un porto affinché possa essere avviata un’indagine completa, oltre alle misure previste al capo IX del regolamento (CE) n. 1005/2008. 2.   Lo Stato membro costiero notifica senza indugio, in conformità delle procedure contemplate dal diritto interno, l’indagine di cui al paragrafo 1 allo Stato membro di bandiera. 3.   I funzionari possono rimanere a bordo del peschereccio fino all’avvio dell’indagine completa di cui al paragrafo 1. 4.   Il comandante del peschereccio di cui al paragrafo 1 sospende tutte le attività di pesca e si dirige in porto se è stato invitato a procedere in tal modo.
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