Art. 83

Infrazioni constatate al di fuori delle acque dello Stato membro di ispezione

In vigore dal 20 nov 2009
Infrazioni constatate al di fuori delle acque dello Stato membro di ispezione 1.   Ove venga constatata un’infrazione a seguito di un’ispezione effettuata in conformità dell’, lo Stato membro di ispezione presenta senza indugio un rapporto di ispezione sintetico allo Stato membro costiero oppure, in caso di ispezione al di fuori delle acque comunitarie, allo Stato membro di bandiera del peschereccio in questione. Un rapporto di ispezione completo è trasmesso allo Stato membro costiero e allo Stato membro di bandiera entro quindici giorni dalla data dell’ispezione. 2.   Lo Stato membro costiero o, in caso di ispezione al di fuori delle acque comunitarie, lo Stato membro di bandiera del peschereccio in questione prende le misure adeguate per quanto riguarda l’infrazione di cui al paragrafo 1.
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