Art. 80

Ispezioni di pescherecci al di fuori delle acque dello Stato membro di ispezione

In vigore dal 20 nov 2009
Ispezioni di pescherecci al di fuori delle acque dello Stato membro di ispezione 1.   Fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli Stati membri possono ispezionare i pescherecci battenti la loro bandiera in tutte le acque comunitarie fuori delle acque soggette alla sovranità di un altro Stato membro. 2.   Gli Stati membri possono effettuare, in tutte le acque comunitarie fuori delle acque soggette alla sovranità di un altro Stato membro, ispezioni concernenti le attività di pesca sui pescherecci di un altro Stato membro in conformità del presente regolamento: a) dopo aver ottenuto l’autorizzazione dello Stato membro costiero interessato; oppure b) nel caso in cui sia stato adottato un programma specifico di controllo e di ispezione conformemente all’. 3.   Gli Stati membri sono autorizzati a ispezionare nelle acque internazionali i pescherecci comunitari battenti bandiera di un altro Stato membro. 4.   Gli Stati membri possono ispezionare i pescherecci battenti la loro bandiera o la bandiera di un altro Stato membro nelle acque di paesi terzi in conformità di accordi internazionali. 5.   Gli Stati membri designano l’autorità competente che fungerà da punto di contatto ai fini del presente articolo. Il punto di contatto degli Stati membri deve essere reperibile 24 ore su 24.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1224:oj#art-80

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo