Art. 78

Banca dati elettronica

In vigore dal 20 nov 2009
Banca dati elettronica 1.   Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornata una banca dati elettronica in cui inseriscono tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza compilati dai loro funzionari. 2.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’.
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Banca dati elettronica (Art. 78 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo