Art. 76
Rapporto d’ispezione
In vigore dal 20 nov 2009
Rapporto d’ispezione
1. I funzionari compilano un rapporto a seguito di ogni ispezione e lo trasmettono alle loro autorità competenti. Ove possibile il rapporto è registrato e trasmesso per via elettronica. Se l’ispezione riguarda un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa senza indugio alle autorità dello Stato membro di bandiera di cui trattasi se nel corso dell’ispezione è stata rilevata un’infrazione. Se l’ispezione riguarda un peschereccio battente bandiera di un paese terzo, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa senza indugio alle autorità competenti del paese terzo di cui trattasi se nel corso dell’ispezione è stata rilevata un’infrazione. Se l’ispezione è svolta nelle acque soggette alla giurisdizione di un altro Stato membro, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa senza indugio a detto Stato membro.
2. I funzionari comunicano i risultati dell’ispezione all’operatore, che ha la possibilità di formulare osservazioni sull’ispezione e sui suoi risultati. Le osservazioni dell’operatore sono rispecchiate nel rapporto d’ispezione. Il funzionario indica nel giornale di pesca che è stata effettuata un’ispezione.
3. Una copia del rapporto di ispezione è trasmessa all’operatore il più presto possibile e comunque entro quindici giorni lavorativi dalla realizzazione dell’ispezione.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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