Art. 85

Procedimento

In vigore dal 20 nov 2009
Procedimento Fatto salvo l’, paragrafo 2, e l’, qualora in sede di ispezione, o dopo un’ispezione, constatino un’infrazione alle norme della politica comune della pesca, le autorità competenti dello Stato membro di ispezione adottano opportune misure in conformità del titolo VIII nei confronti del comandante della nave interessata o di qualsiasi altra persona giuridica o fisica responsabile dell’infrazione.
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Procedimento (Art. 85 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo