Art. 82 · Procedura in caso di infrazione

Art. 82

Procedura in caso di infrazione

In vigore dal 20 nov 2009
Procedura in caso di infrazione Se, sulla base delle informazioni raccolte in sede di ispezione o di ogni altro dato rilevante, ritiene che sia stata commessa un’infrazione alle norme della politica comune della pesca, il funzionario: a) annota la presunta infrazione nel rapporto di ispezione; b) adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova relativi alla presunta infrazione; c) trasmette immediatamente il rapporto di ispezione alle proprie autorità competenti; d) informa la persona fisica o la persona giuridica sospettata di aver commesso o colta in flagrante mentre commetteva l’infrazione del fatto che la medesima può comportare l’attribuzione del numero di punti adeguato conformemente all’. Tale informazione è registrata nel rapporto di ispezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1224:oj#art-82