Art. 67

Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di assunzione in carico

In vigore dal 20 nov 2009
Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di assunzione in carico 1.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, se i prodotti della pesca sono destinati a una messa in vendita successiva, gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a200 000 EUR e responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro registrano elettronicamente le informazioni di cui all’ e le trasmettono entro 24 ore per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo l’assunzione in carico. 2.   Gli Stati membri trasmettono per via elettronica le informazioni sulle dichiarazioni di assunzione in carico di cui all’, paragrafo 2.
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